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Chiarimento

  • Buonasera è chiesta una classifica OG2 IVBIS ma con la IV 2582284 più incremento di un 1/5 si copre un importo di 3098740.80 stessa cosa per la OS2A. se così fosse con la OG2 IV si potrebbe coprire anche la lavorazione OS2A. E` possibile? Grazie

    Domanda del: 04/07/2024 aggiornata il 04/07/2024
  • In merito al quesito di precisa quanto segue: l’art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che “la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”. Si tratta del cd.” beneficio dell’incremento premiale del quinto”. Sul punto si rileva che “l’art. 61 del Regolamento riconosce la possibilità per il concorrente, singolo o raggruppato, di usufruire dell’incremento premiale sulla qualificazione SOA…” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26/05/2023, n. 5203). Per la Categoria principale anche se in possesso della OG2 IV con l’incremento del 20% come previsto dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, è possibile la partecipazione alla procedura di gara. Per la categoria scorporabile OS2-A, anch’essa a qualificazione obbligatoria, se non posseduta è totalmente subappaltabile purchè l’operatore sia in possesso di qualificazione SOA in classifica idonea alla partecipazione. L’incremento del 20%, nel caso di OS2-A non può trovare applicazione in quanto come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13 gennaio 2023, n. 2, è ribadito che l’incremento premiale non si applica sul totale complessivo dei lavori posti a base di gara, bensì sulla base dell’importo della categoria di qualificazione idonea alla partecipaizone alla gara. Pertanto per la Categoria OS2-A occorre subappaltare o un’eventuale partecipazione in forma aggregata alla gara.

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