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Chiarimento

  • Con la presente siamo a richiedere se per la cauzione provvisoria sia possibile usufruire delle riduzioni previste all`art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. In attesa di ricevere un cortese riscontro cogliamo l`occasione porgere i ns. più cordiali saluti.

    Domanda del: 04/07/2024 aggiornata il 04/07/2024
  • Al fine di una corretta ed esausitva rispota si precisa quanto segue l’art. 53 del D.lgs. 36/2023 prevede che “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (comma 1). Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento (comma 2).” Nulla è specificato in merito alla riduzione delle garanzie, di cui all’art. 106, co. 8 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023. Su detta questione, oggetti di accesso dibattito di recente, è intervenuto il MIT con parere del 17/04/2024 numero 2386 precisando quanto segue: “in base all’art. 48, comma 4, d.lgs. 36/2023 “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Da tale disposizione consegue la regola secondo cui - ai contratti sotto-soglia europea si applicano, in primis, le regole previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023; - e per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici. Pertanto nella gara de quo l’integrale disciplina sulle garanzie negli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie è normata dall’art. 53 del d.lgs. 36/2023, facendo riferimento ai commi 2 e 4, anche in ordine alla loro quantificazione, mentre per le parti non regolate trova applicazione la disciplina ordinaria. Da tanto emerge la possibilità di presentare garanzie ridotte, a condizione che la riduzione delle garanzie presentate in sede di gara è giustificata dal possesso di particolari certificazioni o di determinate caratteristiche da parte dell’operatore economico come previsto dall’art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

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