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Chiarimento

  • Buongiorno, potresTe precisare cosa intendete per ``lavori analoghi``, per cortesia? L`art 10 del disciplinare, ultima parte, rinvia agli artt. 8 e 9 che, però -salvo errori- nulla specificano in merito. Grazie.

    Domanda del: 28/06/2024 aggiornata il 28/06/2024
  • I lavori analoghi sono quelli eseguiti devono avere “caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare, similarità da intendersi come “correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire o come ``rapporto di analogia`` e ``coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri``. Altresì si specifica che per lavori analoghi si intendono quelli afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2021, n. 7341). L’art 10 del disciplinare indica i requisiti di ordine speciale e mezzi di prova fra cui le indicazioni necessarie nel caso in cui un operatore partecipi alla procedura nelle varie forme associate specificando che “Il requisito dei lavori analoghi di cui ai precedenti punti 8 - 9 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso”. I punti 8 e 9 sono dei meri refusi di battitura. Da tanto emerge chiaramente che il requisito dei “lavori analoghi” deve essere posseduto sia dal singolo operatore che intenda partecipare alla procedura sia dal raggruppamento nel complesso, in caso di partecipazione in forma associata.

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